Fecondazione assistita: sentenza shock | La decisione della Consulta ha spaccato l’Italia

La Consulta si è espressa sul caso di una coppia ricorsa alla fecondazione assistita: dopo la fine del matrimonio, l’uomo ha revocato il consenso all’impianto degli embrioni.

Fecondazione assistita

É, questa, una sentenza , destinata a fare storia, più che giurisprudenza. Una decisione complessa e sofferta per il magistrato

Fecondazione assistita: “Mater certa est”

Il Dr. Luca Antonini, il giudice estensore della sentenza (la n. 161/23), ha affermato di essersi trovato davanti ad un rovello amletico: una vera e propria “scelta drammatica”, ma poi ha preso una decisione giuridicamente orientata ad assecondare la volontà della futura madre, stabilendo una volta e per tutte che con la fecondazione assistita, la donna mette in gioco un importante “investimento fisico ed emotivo” nella programmazione della gravidanza.

La Corte ha dunque confermato la legittimità all’articolo 6 (comma 3) della legge 40/2004: la norma rende possibile, attraverso la tecnica del congelamento degli embrioni, l’impianto del feto non solo a distanza di tempo, ma anche quando venga meno il pregresso consenso da parte del padre rispetto alla nascita programmata.

Il casus belli

Il fatto storico da cui parte la vicenda giuridica che ha portato alla pronuncia della Corte Costituzionale, riguarda una delle tante storie di coppie che non riescono ad avere figli: la legge 40 permette la fecondazione assistita per risolvere questa problematica. I coniugi  decidono pertanto di rivolgersi ad un istituto specializzato: del resto il progetto è di coppia, entrambi appongono la firma sotto i documenti ed esprimono il loro consenso alla procedura ed all’impianto dell’ embrione.

Fecondazione assistita
Fecondazione assistita -Photo web source

La fecondazione avviene, si creano più embrioni, ma complicazioni fisiche della madre impongono il congelamento dei feti: passa il tempo e la coppia si sfalda, i due si lasciano. A questo punto l’ex marito revoca il suo consenso: non vuole diventare il padre di un figlio nato fuori dalla coppia.

Guerra in tribunale

Si finisce davanti al giudice civile, che a sua volta chiama in causa la Consulta: è la prima volta che la Corte si trova ad affrontare una simile querelle; lo stesso estensore ammette le difficoltà relative al giudizio: è complicato, anzi impossibile, soddisfare tutti  interessi coinvolti nella fattispecie. Alla fine prevalgono gli interessi della donna, e in maniera definitiva: scrive il giudice: “L’accesso alla procreazione medicalmente assistita comporta per la donna il grave onere di mettere a disposizione la propria corporalità”, dunque è la donna a subire gli effetti della gravidanza (e fin qui è palese).

Il suo coinvolgimento è pertanto maggiore, determinando rischi, aspettative e sofferenze, essendo inscindibilmente interessata dal processo di creazione dell’embrione (futuro figlio): davanti “alla tutela della salute fisica e psichica della madre, nonchè alla dignità dell’embrione” l’interesse dell’uomo si degrada, dato che questi non può agire a suo piacimento.

Coppia e gravidanza – Photo web source

Per il giudice delle leggi, non risulta pertanto irragionevole “la compressione della libertà di autodeterminazione dell’uomo, in ordine alla prospettiva di paternità”. Tradotto: un consenso (almeno quando si parla di embrioni) è per sempre.

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